L’articolo 16 vieta, sotto qualsiasi forma, denominazione o pretesto, i comportamenti che perseguano o esaltino la soppressione delle libertà, l’organizzazione armata a fini politici, l’odio razziale, etnico, religioso o di genere, il culto della violenza, l’esaltazione di regimi totalitari.
Non è ammessa alcuna interpretazione elusiva fondata sulla forma giuridica o sull’assenza di struttura organizzata: è sufficiente l’atto, la manifestazione pubblica o la sistematica propaganda.
L’articolo 238 rende questo principio insuscettibile di revisione costituzionale, insieme alla forma repubblicana, federale e democratica, ai diritti fondamentali e al vincolo federale indissolubile.
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