Artt. 98–101
Corte Costituzionale
Supremazia della Costituzione. Giudica sulla conformità delle leggi, sui conflitti tra poteri e Federazioni, sulle accuse al Presidente, sull’ammissibilità dei referendum. Decisioni definitive e vincolanti.
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Potere giudiziario
La giustizia è amministrata in nome del popolo eridaniano. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Pena di morte esclusa. Azione penale obbligatoria.
Artt. 98–101
Supremazia della Costituzione. Giudica sulla conformità delle leggi, sui conflitti tra poteri e Federazioni, sulle accuse al Presidente, sull’ammissibilità dei referendum. Decisioni definitive e vincolanti.
Artt. 157–158
Ultima istanza della magistratura ordinaria. Uniforme interpretazione della legge civile e penale. Distinta dalla Corte Costituzionale.
Artt. 102–104, 159
Controllo sulla spesa pubblica, sulle quote minime di bilancio, sul debito. Giurisdizione di contabilità e danno erariale.
Artt. 145–149
Autogoverno della magistratura. Maggioranza di togati eletti dai magistrati; laici selezionati dall’UFT. Presidente eletto tra i laici.
Fa parte dell’ordine giudiziario, con le stesse garanzie di autonomia. Le funzioni requirenti e giudicanti sono distinte. L’azione penale è obbligatoria, senza discrezionalità politica (Artt. 150–151).
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