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Potere giudiziario

Giustizia e garanzie

La giustizia è amministrata in nome del popolo eridaniano. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Pena di morte esclusa. Azione penale obbligatoria.

Artt. 98–101

Corte Costituzionale

Supremazia della Costituzione. Giudica sulla conformità delle leggi, sui conflitti tra poteri e Federazioni, sulle accuse al Presidente, sull’ammissibilità dei referendum. Decisioni definitive e vincolanti.

Artt. 157–158

Corte di Cassazione Federale

Ultima istanza della magistratura ordinaria. Uniforme interpretazione della legge civile e penale. Distinta dalla Corte Costituzionale.

Artt. 102–104, 159

Corte dei Conti Federale

Controllo sulla spesa pubblica, sulle quote minime di bilancio, sul debito. Giurisdizione di contabilità e danno erariale.

Artt. 145–149

Consiglio Federale di Giustizia

Autogoverno della magistratura. Maggioranza di togati eletti dai magistrati; laici selezionati dall’UFT. Presidente eletto tra i laici.

Principi

  • Tre gradi: primo, appello, Cassazione. Tribunali nelle Federazioni.
  • Giudice naturale precostituito. Processo giusto e di durata ragionevole.
  • Divieto di giudici straordinari o speciali.
  • Presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.
  • Pene umane, rieducative. Responsabilità dello Stato per errori giudiziari.
  • Giustizia minorile, riparativa, mediazione civile.

Pubblico ministero

Fa parte dell’ordine giudiziario, con le stesse garanzie di autonomia. Le funzioni requirenti e giudicanti sono distinte. L’azione penale è obbligatoria, senza discrezionalità politica (Artt. 150–151).

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