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Legge fondamentale

Costituzione della Repubblica Federale Eridaniana

Promulgata in Pavia il 19 agosto 2026. Testo consolidato — IX Titoli, 250 Articoli. Legge suprema della Repubblica.

Titolo I — Principi fondamentali

Art. 1

La Repubblica Federale Eridaniana (Eridania) è una repubblica democratica, federale, semi presidenziale e sociale, fondata sul lavoro e sulla solidarietà tra i suoi popoli.

Art. 2

La sovranità appartiene al popolo eridaniano, che la esercita nelle forme e nei limiti della presente Costituzione, direttamente e per mezzo dei propri rappresentanti.

Art. 3

Eridania è composta dalle Federazioni cittadine di Pavia, Genova, Piossasco, Piacenza, Campogalliano, Parma e Bergamo, unite in un vincolo federale indissolubile. Pavia è la capitale della Repubblica e sede degli organi federali centrali.

Art. 4

La Repubblica riconosce e garantisce l'autonomia delle Federazioni cittadine, nei limiti stabiliti dalla presente Costituzione.

Art. 5

La Repubblica ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. È garantito il diritto della Repubblica alla propria difesa, anche armata, in caso di aggressione. La Repubblica consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni.

Art. 6

La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. Le Federazioni possono riconoscere e promuovere lingue e dialetti locali.

Art. 7

I simboli della Repubblica sono la bandiera, lo stemma e l'inno federale, definiti da apposita legge organica.

Art. 8

La Repubblica riconosce il lavoro come diritto e dovere di ogni cittadino, e come fondamento primario della dignità della persona e dell'organizzazione economica e sociale.

Art. 9

La Repubblica promuove la partecipazione dei lavoratori, attraverso i loro organismi rappresentativi, alla gestione delle imprese e alla determinazione delle politiche economiche nazionali.

Art. 10

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Art. 11

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti alla vita politica, economica e sociale del Paese.

Art. 12

La Repubblica tutela il paesaggio, l'ambiente e gli ecosistemi, nell'interesse delle generazioni presenti e future.

Art. 13

L'ordinamento giuridico eridaniano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e promuove la cooperazione tra i popoli.

Art. 14

La proprietà privata è riconosciuta e garantita, ma la sua funzione sociale ne definisce i limiti, allo scopo di assicurarne l'accessibilità e l'utilità collettiva.

Art. 15

La presente Costituzione è la legge fondamentale e suprema della Repubblica; ogni legge o atto ad essa contrario è nullo.

Art. 16

La Repubblica Federale Eridaniana è fondata sui valori dell'antifascismo e dell'antitotalitarismo. Il popolo eridaniano ripudia, quale principio costitutivo della propria identità, ogni forma di fascismo, nazismo e regime totalitario, e ogni ideologia o pratica ad essi riconducibile. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, denominazione o pretesto — partito, movimento, associazione, gruppo, manifestazione, pubblicazione o singolo atto — i comportamenti che perseguano o esaltino: la soppressione delle libertà costituzionali; l'organizzazione armata o paramilitare a fini politici; l'incitamento o l'apologia dell'odio razziale, etnico, religioso o di genere; il culto della violenza come metodo di lotta politica; l'esaltazione di regimi totalitari, dei loro capi, simboli o metodi, anche se non costituiti in partito o organizzazione stabile. Non è ammessa alcuna interpretazione elusiva fondata sulla forma giuridica, sulla denominazione o sull'assenza di struttura organizzata: è sufficiente l'atto, la manifestazione pubblica o la sistematica propaganda di tali contenuti perché sussista la violazione del presente articolo.

Titolo II — Diritti e doveri

Capo I — Diritti Civili e Politici

Art. 17

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale, né restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Art. 18

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, con le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Art. 19

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, comprese quelle digitali, sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Art. 20

Ogni cittadino ha diritto di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, salvo le limitazioni stabilite dalla legge per motivi di sanità o sicurezza pubblica.

Art. 21

Tutti i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni in luogo pubblico non è richiesto preavviso, salvo motivi comprovati di sicurezza o incolumità pubblica.

Art. 22

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini non vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi contrari all'Art. 16.

Art. 23

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La censura è vietata, salvo i limiti posti dalla legge per la tutela della dignità umana e per la prevenzione dei reati.

Art. 24

La libertà di coscienza e di religione è garantita. Ogni cittadino ha diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o di non professarne alcuna, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 25

Tutti i cittadini possono ricorrere alla magistratura per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 26

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuna pena può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e deve tendere alla rieducazione del condannato.

Art. 27

È vietata ogni forma di tortura o trattamento crudele, disumano o degradante, in ogni circostanza, senza eccezioni.

Art. 28

Ogni cittadino, uomo e donna, che abbia raggiunto la maggiore età, ha diritto di voto. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico.

Art. 29

Tutti i cittadini hanno diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 30

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, nei limiti dell'Art. 16.

Art. 31

Ogni cittadino ha diritto alla protezione della propria vita privata e familiare. Sono vietate l'ingerenza arbitraria nella vita privata, la diffusione non autorizzata dell'immagine e la profilazione sistematica delle persone senza consenso esplicito, salvi i casi previsti dalla legge per finalità di giustizia o sicurezza pubblica.

Art. 32

Ogni cittadino ha diritto di ricevere un'informazione corretta, plurale e verificata. La Repubblica tutela il pluralismo dei mezzi di informazione e contrasta la concentrazione monopolistica della proprietà editoriale.

Art. 33

È garantita la libertà scientifica e accademica. La ricerca non può essere sottoposta a censura politica, salvi i limiti posti dalla legge a tutela della dignità umana, della sicurezza pubblica e dell'ambiente.

Art. 34

Ogni cittadino ha diritto a un equo processo amministrativo, alla motivazione degli atti della pubblica amministrazione che lo riguardano, e a un termine ragionevole per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Art. 35

La Repubblica riconosce il diritto all'obiezione di coscienza, secondo le modalità stabilite dalla legge, che non può in alcun caso pregiudicare l'adempimento dei doveri fondamentali di solidarietà previsti dalla presente Costituzione.

Art. 36

È garantito il diritto di petizione: ogni cittadino può rivolgersi, singolarmente o collettivamente, alle Camere, al Presidente Federale o al Consiglio Federale per chiedere provvedimenti legislativi o esporre esigenze comuni.

Capo II — Diritti Sociali ed Economici

Art. 36-bis

I diritti sociali ed economici riconosciuti dal presente Capo vincolano la Repubblica alla loro progressiva e piena attuazione, nei limiti delle risorse disponibili. Costituiscono nucleo essenziale azionabile in giudizio le prestazioni minime indispensabili a garantire la dignità della persona, secondo quanto specificato dalla legge per ciascun diritto. Per la parte eccedente il nucleo essenziale, i diritti del presente Capo operano come principi di indirizzo per il legislatore, il quale non può, senza giustificato motivo, adottare misure che ne comportino un arretramento rispetto al livello di tutela già raggiunto.

Art. 37

Ogni cittadino ha diritto al lavoro. La Repubblica promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto, favorendo la piena occupazione.

Art. 38

Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La legge federale stabilisce un salario minimo garantito, periodicamente rivalutato.

Art. 39

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, cui non può rinunciare.

Art. 40

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della funzione familiare, con particolare tutela della maternità e dell'infanzia.

Art. 41

I lavoratori hanno diritto di organizzarsi in sindacati liberi e di parteciparvi. Il diritto di sciopero è garantito e si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 42

I lavoratori hanno diritto di partecipare, attraverso i consigli di fabbrica, i consigli aziendali e le loro rappresentanze sindacali, alla gestione delle imprese, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 43

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme; promuove e favorisce le cooperative a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. È garantita la libertà di iniziativa economica privata, la quale non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana o all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 44

La salute è un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività. La Repubblica garantisce un sistema sanitario federale pubblico, universale e gratuito nei presidi essenziali, finanziato dalla fiscalità generale.

Art. 45

L'istruzione è un diritto di tutti. La Repubblica garantisce l'istruzione pubblica, gratuita e obbligatoria almeno fino al compimento della maggiore età, e favorisce l'accesso all'istruzione superiore e universitaria indipendentemente dalle condizioni economiche, tramite borse di studio e altre misure.

Art. 46

La casa è un diritto fondamentale. La Repubblica promuove politiche pubbliche di edilizia popolare, calmiera gli affitti nei limiti stabiliti dalla legge e contrasta la speculazione immobiliare e lo sfitto sistematico degli immobili.

Art. 47

La Repubblica tutela il diritto a un ambiente salubre, all'acqua potabile e all'energia come beni essenziali, garantendone l'accesso universale.

Art. 48

I lavoratori con invalidità, malattia, disoccupazione involontaria o anzianità hanno diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, garantiti attraverso un sistema pubblico di previdenza e assistenza sociale.

Art. 49

La famiglia, in tutte le sue forme riconosciute dalla legge, è tutelata dalla Repubblica. Sono garantiti pari diritti e doveri dei coniugi o partner, e la piena tutela dei figli, nati dentro o fuori dal matrimonio.

Art. 50

La Repubblica tutela l'infanzia e l'adolescenza da ogni forma di sfruttamento, violenza e abbandono, e garantisce ai minori il diritto all'istruzione, alla salute e a una crescita dignitosa.

Art. 51

La Repubblica riconosce e tutela il diritto alla cultura, alla ricerca scientifica e tecnica, e ne promuove lo sviluppo e la diffusione.

Art. 52

La Repubblica tutela i diritti dei consumatori, garantendo l'informazione corretta, la sicurezza dei prodotti e dei servizi, e la tutela contro le pratiche commerciali ingannevoli o scorrette, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 53

La Repubblica tutela le persone con disabilità, garantendo loro pari opportunità di accesso all'istruzione, al lavoro, ai servizi pubblici e agli spazi urbani, e promuove l'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e comunicative.

Art. 54

La Repubblica riconosce gli animali come esseri senzienti e ne tutela il benessere. È vietato ogni maltrattamento, e la legge disciplina l'allevamento, la sperimentazione e la protezione delle specie, in equilibrio con le esigenze economiche e sociali.

Art. 55

La Repubblica tutela gli anziani, garantendo loro dignità, assistenza adeguata e partecipazione attiva alla vita sociale, e promuove politiche di contrasto alla solitudine e all'abbandono nella terza età.

Art. 56

Ogni cittadino ha diritto alla mobilità, intesa come accesso a mezzi di trasporto pubblico adeguati, sicuri ed economicamente accessibili su tutto il territorio della Repubblica.

Art. 57

La Repubblica riconosce il diritto al tempo libero e al riposo come componente essenziale della dignità della persona, e promuove l'accesso allo sport, alla cultura e alle attività ricreative per tutti i cittadini.

Capo III — Diritti Digitali

Art. 58

Ogni cittadino ha diritto di accesso a internet come servizio essenziale. La Repubblica promuove infrastrutture digitali pubbliche per garantirne l'accessibilità universale, in particolare nelle aree remote o svantaggiate.

Art. 59

I dati personali di ogni cittadino sono inviolabili. La loro raccolta, trattamento e conservazione da parte di soggetti pubblici o privati devono avvenire nel rispetto della legge, con il consenso dell'interessato, salvo i casi previsti per finalità di giustizia o sicurezza pubblica.

Art. 60

Ogni cittadino ha diritto di conoscere quali dati lo riguardano siano trattati, da chi, per quale finalità, e ha diritto di ottenerne la rettifica o la cancellazione, salvi i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 61

È vietato l'uso di sistemi di sorveglianza di massa, automatizzata o algoritmica, sulla popolazione, salvo casi eccezionali disciplinati da legge federale e soggetti a controllo giurisdizionale.

Art. 62

Le decisioni pubbliche che producono effetti significativi sui diritti dei cittadini non possono essere adottate esclusivamente tramite sistemi automatizzati o di intelligenza artificiale, senza possibilità di revisione umana.

Art. 63

La Repubblica promuove l'alfabetizzazione digitale come parte del diritto all'istruzione, e tutela i cittadini dalla disinformazione sistematica e dalla manipolazione algoritmica dell'opinione pubblica.

Art. 64

Il codice sorgente dei sistemi informatici utilizzati dalla pubblica amministrazione per l'erogazione di servizi essenziali è, ove possibile, aperto e verificabile dai cittadini, nel rispetto della sicurezza dello Stato.

Art. 65

L'identità digitale di ogni cittadino è riconosciuta, protetta e garantita dalla Repubblica come strumento di accesso ai servizi pubblici.

Capo IV — Doveri dei Cittadini

Art. 66

Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

Art. 67

È dovere di ogni cittadino svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 68

Tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, secondo un sistema fiscale improntato a criteri di progressività.

Art. 69

Ogni cittadino ha il dovere di votare alle elezioni e ai referendum, salvo giustificato impedimento; l'astensione ingiustificata e sistematica può essere disciplinata dalla legge come mancanza al dovere civico, senza che ciò comporti sanzioni penali.

Art. 70

È dovere di ogni cittadino contribuire alla difesa della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 71

Ogni cittadino ha il dovere di rispettare i diritti altrui, la dignità delle persone e i beni comuni, evitando ogni forma di discriminazione, violenza o sopraffazione.

Art. 72

È dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Art. 73

Ogni cittadino ha il dovere di tutelare l'ambiente, il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico della Repubblica.

Art. 74

I titolari di cariche pubbliche hanno il dovere di esercitare le proprie funzioni con disciplina e onore, nell'esclusivo interesse della collettività, e sono responsabili degli atti compiuti in violazione di tale dovere.

Titolo III — Ordinamento della Repubblica

Capo I — Il Presidente Federale

Art. 75

Il Presidente Federale è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità della Repubblica Federale Eridaniana. Esercita poteri esecutivi propri, secondo quanto stabilito dalla presente Costituzione.

Art. 76

Il Presidente Federale è eletto per un mandato di sei mesi. Nessun Presidente può ricoprire la carica per più di tre mandati, anche non consecutivi.

Art. 77

Il Presidente Federale è eletto con le seguenti modalità:

a) i cittadini aventi diritto di voto eleggono direttamente il Presidente a suffragio universale;

b) contemporaneamente, il Parlamento in seduta comune e i delegati delle Federazioni cittadine votano per i medesimi candidati;

c) se il medesimo candidato risulta vincitore sia del voto popolare che del voto istituzionale, è proclamato eletto;

d) se i due collegi esprimono vincitori diversi, si procede a un turno di ballottaggio tra i due candidati, deciso esclusivamente dal voto popolare diretto.

Art. 78

Può essere eletto Presidente Federale ogni cittadino eridaniano che abbia compiuto venticinque anni di età e goda dei diritti civili e politici, previa verifica dei requisiti di idoneità da parte dell'Ispettorato Federale Anticorruzione.

Art. 79

Il Presidente Federale:

a) rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali;

b) è garante dell'osservanza della Costituzione;

c) nomina il Cancelliere Federale tra i soggetti che godono della fiducia della maggioranza parlamentare;

d) può sciogliere il Parlamento in caso di stallo istituzionale o crisi di governo, ovvero di propria iniziativa non più di una volta per ogni anno di mandato, e comunque non prima che siano trascorsi sei mesi dall'insediamento del Parlamento;

e) promulga le leggi approvate dal Parlamento;

f) può convocare referendum popolari, secondo le modalità previste dal Titolo VI;

g) esercita il comando delle forze di difesa della Repubblica, secondo le modalità stabilite dalla legge;

h) esercita ogni altro potere attribuitogli dalla presente Costituzione.

Art. 80

Il Presidente Federale non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo i casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione, per i quali risponde davanti alla Corte Costituzionale, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 81

In caso di impedimento permanente, morte, dimissioni o decadenza del Presidente Federale, le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Cancelliere Federale, fino a nuova elezione da tenersi entro sessanta giorni.

Capo II — Il Cancelliere Federale e il Consiglio Federale

Art. 82

Il Cancelliere Federale è il Capo del Governo e dirige la politica generale della Repubblica, di cui è responsabile davanti al Parlamento.

Art. 83

Il Cancelliere Federale è nominato dal Presidente Federale tra i soggetti che godono della fiducia della maggioranza della Camera dei Deputati e della Camera dei Lavoratori. Il Governo deve presentarsi entro dieci giorni dalla nomina alle Camere per ottenerne la fiducia formale.

Art. 84

Il mandato del Cancelliere Federale e del Consiglio Federale dura sei mesi, salvo scioglimento anticipato del Parlamento o mozione di sfiducia. Non sono previsti limiti al numero di mandati.

Art. 85

Il Consiglio Federale è composto dal Cancelliere Federale e dai Ministri Federali, ciascuno responsabile di un dicastero. Ogni Ministro deve possedere competenze, esperienza professionale o titoli di studio pertinenti alla materia del proprio dicastero, verificati dall'Ufficio Federale di Trasparenza secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 86

I Ministri Federali sono nominati dal Cancelliere Federale, con il consenso del Presidente Federale, e sono soggetti alla verifica di idoneità e assenza di condanne penali definitive per reati gravi da parte dell'Ispettorato Federale Anticorruzione.

Art. 87

Il Consiglio Federale:

a) attua l'indirizzo politico approvato dal Parlamento;

b) esercita la funzione amministrativa dello Stato federale;

c) predispone il bilancio federale e lo sottopone al Parlamento;

d) esercita il potere regolamentare nelle materie di propria competenza;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

Art. 88

Il Parlamento può votare in ogni momento una mozione di sfiducia nei confronti del Cancelliere Federale o di un singolo Ministro, con le modalità stabilite dalla legge. La sfiducia al Cancelliere Federale comporta le dimissioni dell'intero Consiglio Federale.

Art. 89

Nessun membro del Consiglio Federale può ricoprire, contemporaneamente all'incarico di governo, altre cariche pubbliche elettive o incarichi professionali incompatibili, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 90

I membri del Consiglio Federale sono penalmente e civilmente responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, senza alcuna forma di immunità.

Capo III — Ufficio Federale di Trasparenza (UFT) e Ispettorato Federale Anticorruzione (IFA)

Art. 91

È istituito l'Ufficio Federale di Trasparenza (UFT), organo tecnico e politicamente neutro della Repubblica, con il compito di garantire l'accesso a informazioni chiare, verificate e imparziali su questioni tecniche, costituzionali ed economiche.

Art. 92

L'Ufficio Federale di Trasparenza svolge le seguenti funzioni:

a) informa il popolo eridaniano, con linguaggio chiaro e accessibile, sulle questioni tecniche e sulle dispute tra poteri dello Stato, in vista di consultazioni referendarie;

b) fornisce al Parlamento, al Presidente Federale e al Consiglio Federale pareri tecnici imparziali sulle materie oggetto di decisione legislativa o esecutiva;

c) verifica le competenze e i requisiti professionali dei candidati alle cariche ministeriali, ai sensi dell'Art. 85;

d) gestisce un servizio pubblico federale di informazione, garantendo la pluralità delle fonti, la verificabilità dei contenuti e la totale neutralità politica;

e) verifica i requisiti, esamina il merito e concorre alla selezione dei membri laici del Consiglio Federale di Giustizia, ai sensi dell'Art. 147;

f) esercita ogni altra funzione di verifica tecnica o garanzia di trasparenza attribuitale dalla presente Costituzione o dalla legge.

Art. 93

L'Ufficio Federale di Trasparenza non può essere sottoposto a controllo politico da parte del Governo, del Parlamento o del Presidente Federale. I suoi componenti sono nominati con procedura pubblica stabilita dalla legge, che ne garantisce l'indipendenza e la competenza tecnica.

Art. 94

È istituito l'Ispettorato Federale Anticorruzione (IFA), organo indipendente con il compito di vigilare sull'integrità dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Art. 95

L'Ispettorato Federale Anticorruzione svolge le seguenti funzioni:

a) verifica preventivamente, per ogni candidato a cariche pubbliche elettive o di governo, l'assenza di condanne penali definitive per reati gravi e di legami accertati con organizzazioni criminali;

b) indaga, di propria iniziativa o su segnalazione, su fatti di corruzione, abuso di potere o illecito arricchimento commessi da titolari di cariche pubbliche in carica;

c) può disporre, accertata una violazione, la pubblicazione ufficiale di un atto di censura pubblica nei confronti del soggetto responsabile, fermi restando gli ulteriori procedimenti penali e disciplinari previsti dalla legge.

Art. 96

Nessun titolare di carica pubblica gode di immunità dalle indagini o dai procedimenti giudiziari in ragione della carica ricoperta. La presente disposizione si applica al Presidente Federale, ai membri del Consiglio Federale, ai parlamentari e ai titolari di cariche nelle Federazioni cittadine.

Art. 97

I componenti dell'Ispettorato Federale Anticorruzione sono nominati con procedura pubblica stabilita dalla legge, che ne garantisce l'indipendenza dal potere politico e la rotazione periodica degli incarichi.

Capo IV — Corte Costituzionale e Corte dei Conti Federale

Art. 98

È istituita la Corte Costituzionale, organo di garanzia della supremazia della Costituzione, indipendente da ogni altro potere dello Stato.

Art. 99

La Corte Costituzionale giudica:

a) sulla conformità delle leggi e degli atti aventi forza di legge alla presente Costituzione;

b) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Federazioni cittadine, o tra le Federazioni cittadine;

c) sulle accuse promosse nei confronti del Presidente Federale, secondo quanto previsto dall'Art. 80;

d) sull'ammissibilità dei referendum popolari, secondo le modalità previste dal Titolo VI.

Art. 100

La Corte Costituzionale è composta da un numero di giudici stabilito dalla legge, nominati in parte dal Parlamento, in parte dal Presidente Federale e in parte dalle Federazioni cittadine, in modo da garantirne l'equilibrio e l'indipendenza. I giudici sono scelti tra magistrati, giuristi e professori di materie giuridiche di comprovata competenza.

Art. 101

Le decisioni della Corte Costituzionale sono definitive e vincolanti per tutti i poteri dello Stato. Una legge dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Art. 102

È istituita la Corte dei Conti Federale, organo indipendente di controllo sulla gestione finanziaria e sulla spesa pubblica della Repubblica e delle Federazioni cittadine.

Art. 103

La Corte dei Conti Federale:

a) verifica la legittimità e la regolarità degli atti di spesa del Consiglio Federale, del Parlamento e delle Federazioni cittadine;

b) controlla il rispetto delle percentuali minime di bilancio destinate ai settori previsti dalla presente Costituzione;

c) riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della finanza pubblica federale;

d) può segnalare all'Ispettorato Federale Anticorruzione fatti che integrino ipotesi di illecito.

Art. 104

I componenti della Corte dei Conti Federale sono nominati con procedura pubblica stabilita dalla legge, che ne garantisce l'indipendenza e la competenza tecnica in materia contabile e finanziaria.

Capo V — Banca Centrale Federale, Consiglio Economico e Sociale, Difensore Civico Federale e Ufficio Federale di Assistenza Legale

Art. 105

È istituita la Banca Centrale Federale, organo indipendente responsabile della politica monetaria della Repubblica, della stabilità finanziaria e della vigilanza sul sistema bancario e creditizio federale.

Art. 106

La Banca Centrale Federale opera in autonomia dal Governo e dal Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni tecniche, fermo restando l'obbligo di riferire periodicamente al Parlamento sullo stato dell'economia e della finanza federale.

Art. 107

È istituito il Consiglio Economico e Sociale, organo consultivo composto da rappresentanti dei sindacati, delle organizzazioni imprenditoriali, delle cooperative e delle categorie professionali.

Art. 108

Il Consiglio Economico e Sociale esprime pareri obbligatori, non vincolanti, sui progetti di legge in materia economica, del lavoro e sociale, prima della loro approvazione da parte del Parlamento.

Art. 109

È istituito il Difensore Civico Federale, organo indipendente al quale ogni cittadino può rivolgersi gratuitamente per segnalare violazioni dei propri diritti da parte della pubblica amministrazione.

Art. 110

Il Difensore Civico Federale può richiedere chiarimenti e documenti alla pubblica amministrazione, formulare raccomandazioni e, nei casi più gravi, segnalare i fatti agli organi competenti, compresi l'Ispettorato Federale Anticorruzione e la Corte dei Conti Federale.

Art. 111

È istituito l'Ufficio Federale di Assistenza Legale (UFAL), con il compito di garantire assistenza legale gratuita o a costo agevolato ai cittadini che non dispongano di mezzi economici sufficienti, in ogni grado di giudizio, penale e civile.

Art. 112

L'accesso all'assistenza legale gratuita è garantito senza discriminazione, secondo criteri di reddito stabiliti dalla legge, e costituisce attuazione del diritto alla difesa previsto dall'Art. 25.

Art. 113

La Banca Centrale Federale emette la moneta della Repubblica, ne garantisce la stabilità e ne regola la circolazione, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 114

La Banca Centrale Federale vigila sugli istituti di credito operanti sul territorio della Repubblica, ne autorizza l'attività e ne garantisce la solidità, a tutela dei risparmiatori.

Art. 115

Il Governatore della Banca Centrale Federale è nominato dal Presidente Federale, previo parere del Parlamento in seduta comune, tra soggetti di comprovata competenza in materia economica e finanziaria, verificata dall'Ufficio Federale di Trasparenza.

Art. 116

Il Governatore della Banca Centrale Federale dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Non può essere revocato se non per gravi violazioni accertate dall'Ispettorato Federale Anticorruzione.

Art. 117

La Banca Centrale Federale non può concedere finanziamenti diretti al Consiglio Federale o alle Federazioni cittadine per la copertura della spesa corrente, salvi i casi eccezionali previsti dalla legge in situazioni di grave crisi economica.

Titolo IV — Parlamento

Capo I — Composizione e Struttura

Art. 118

Il Parlamento della Repubblica Federale Eridaniana è composto dalla Camera dei Deputati e dalla Camera dei Lavoratori.

Art. 119

La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale, diretto e segreto, da tutti i cittadini aventi diritto di voto. Il numero dei deputati e la ripartizione tra le Federazioni cittadine sono stabiliti dalla legge elettorale.

Art. 120

La Camera dei Lavoratori è eletta dai sindacati, dai consigli di fabbrica, dalle cooperative e dalle categorie professionali riconosciute, in modo da garantire la rappresentanza effettiva e pluralista del mondo del lavoro nella vita legislativa della Repubblica. Nessuna organizzazione sindacale, cooperativa o di categoria può eleggere, da sola o in coalizione stabile con altre ad essa collegate, più di un terzo dei membri della Camera dei Lavoratori. Il riconoscimento delle organizzazioni aventi diritto di elettorato è verificato dall'Ufficio Federale di Trasparenza secondo criteri oggettivi di rappresentatività stabiliti dalla legge, che non può in alcun caso escludere organizzazioni sindacali legalmente costituite in ragione del loro orientamento o indirizzo politico.

Art. 121

Entrambe le Camere durano in carica sei mesi, salvo scioglimento anticipato ai sensi dell'Art. 79, lettera d.

Art. 122

Può essere eletto deputato o membro della Camera dei Lavoratori ogni cittadino che abbia compiuto diciotto anni di età, previa verifica dei requisiti di idoneità da parte dell'Ispettorato Federale Anticorruzione.

Art. 123

I membri del Parlamento rappresentano la Nazione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 124

Nessun membro del Parlamento può essere perseguito per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni parlamentari. Tale garanzia non si estende in alcun caso a fatti di corruzione, illecito arricchimento o reati commessi al di fuori dell'esercizio della funzione, per i quali non è prevista alcuna forma di immunità, ai sensi dell'Art. 96.

Capo II — Funzionamento e Procedura Legislativa

Art. 125

Le due Camere si riuniscono separatamente, salvo i casi previsti dalla presente Costituzione in cui è richiesta la seduta comune.

Art. 126

L'iniziativa legislativa spetta al Consiglio Federale, a ciascun membro del Parlamento, alle Federazioni cittadine e al popolo, secondo le modalità previste dal Titolo VI in materia di iniziativa popolare.

Art. 127

Ogni disegno di legge deve essere approvato, nello stesso testo, da entrambe le Camere per divenire legge.

Art. 128

In caso di disaccordo tra le due Camere su un medesimo testo di legge, il progetto è sottoposto a una Commissione Paritetica, composta da un numero uguale di membri di ciascuna Camera, incaricata di elaborare un testo di mediazione da sottoporre nuovamente al voto di entrambe le Camere.

Art. 129

Le leggi in materia economica, del lavoro e sociale non possono essere approvate senza il parere obbligatorio, seppur non vincolante, del Consiglio Economico e Sociale, ai sensi dell'Art. 108.

Art. 130

Le leggi sono promulgate dal Presidente Federale entro quindici giorni dall'approvazione parlamentare. Il Presidente può, con messaggio motivato, chiedere alle Camere una nuova deliberazione prima della promulgazione; se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 131

Le leggi entrano in vigore nel termine stabilito dalle leggi stesse o, in mancanza, decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione ufficiale.

Capo III — Vigilanza e Controllo

Art. 132

Il Parlamento esercita il controllo politico sull'operato del Consiglio Federale, attraverso interrogazioni, interpellanze, inchieste parlamentari e mozioni di sfiducia.

Art. 133

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 134

Il Parlamento approva annualmente il bilancio federale predisposto dal Consiglio Federale, verificandone la conformità alle percentuali minime di spesa stabilite dalla presente Costituzione.

Capo IV — Regolamento, Commissioni e Status dei Parlamentari

Art. 135

Ciascuna Camera si dota di un proprio regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti, che ne disciplina l'organizzazione e il procedimento legislativo.

Art. 136

Le Camere costituiscono al proprio interno Commissioni permanenti, competenti per materia, con il compito di esaminare i progetti di legge prima della loro discussione in Assemblea.

Art. 137

I membri del Parlamento percepiscono un'indennità stabilita dalla legge, proporzionata alle funzioni esercitate e resa pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'Art. 91.

Art. 138

I membri del Parlamento non possono essere sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, né essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo il caso di flagranza di reato grave.

Titolo V — Magistratura

Capo I — Principi dell'Ordinamento Giudiziario

Art. 139

La giustizia è amministrata in nome del popolo eridaniano. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 140

La magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato.

Art. 141

I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni, se non per decisione del Consiglio Federale di Giustizia, adottata per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalla legge.

Art. 142

È vietata l'istituzione di giudici straordinari o di giudici speciali. Possono istituirsi soltanto sezioni specializzate per determinate materie presso gli organi giudiziari ordinari.

Art. 143

Ogni cittadino ha diritto a un giudice naturale precostituito per legge, a un processo giusto e a una durata ragionevole dello stesso.

Art. 144

La giurisdizione si esercita su tre gradi: primo grado, appello e Cassazione, salvo quanto diversamente previsto dalla presente Costituzione. Le Federazioni cittadine sono sede di tribunali di primo grado e di corti d'appello, organizzati secondo la legge federale, quali articolazioni territoriali della magistratura ordinaria unica.

Capo II — Consiglio Federale di Giustizia

Art. 145

È istituito il Consiglio Federale di Giustizia, organo di autogoverno della magistratura, con il compito di deliberare su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.

Art. 146

Il Consiglio Federale di Giustizia è composto in maggioranza da magistrati eletti dagli stessi magistrati e, per la restante parte, da membri laici scelti tra professori di materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio professionale.

Art. 147

I membri laici del Consiglio Federale di Giustizia sono selezionati secondo la seguente procedura:

a) l'Ufficio Federale di Trasparenza verifica il possesso dei requisiti di legge da parte dei candidati;

b) l'Ufficio Federale di Trasparenza esamina il merito e l'idoneità di ciascun candidato risultato in possesso dei requisiti;

c) la selezione finale avviene per accordo tra i componenti dell'Ufficio Federale di Trasparenza; qualora non si raggiunga un accordo, si procede all'estrazione a sorte tra i candidati esaminati e ritenuti idonei.

Art. 148

I membri del Consiglio Federale di Giustizia durano in carica secondo quanto stabilito dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.

Art. 149

Il Consiglio Federale di Giustizia elegge al proprio interno il Presidente, tra i membri laici, a maggioranza dei suoi componenti.

Capo III — Pubblico Ministero

Art. 150

Il pubblico ministero fa parte dell'ordine giudiziario e gode delle medesime garanzie di autonomia e indipendenza riconosciute ai giudici. Le funzioni requirenti e giudicanti sono organicamente distinte, secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 151

L'azione penale è obbligatoria. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla ogniqualvolta ne ricorrano i presupposti di legge, senza discrezionalità politica.

Capo IV — Esercizio della Funzione Giudiziaria

Art. 152

Il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Chi non dispone di mezzi economici sufficienti ha diritto all'assistenza legale gratuita, garantita dall'Ufficio Federale di Assistenza Legale ai sensi dell'Art. 111.

Art. 153

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Art. 154

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È esclusa la pena di morte.

Art. 155

Lo Stato risponde degli errori giudiziari e dei danni ingiustamente arrecati nell'esercizio della funzione giudiziaria, secondo i casi e le modalità stabiliti dalla legge, ferma restando l'eventuale rivalsa nei confronti del magistrato responsabile in caso di dolo o colpa grave.

Art. 156

Contro i provvedimenti giudiziari è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 157

È istituita la Corte di Cassazione Federale, quale organo di ultima istanza della magistratura ordinaria, con il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge su tutto il territorio della Repubblica.

Art. 158

La giurisdizione della Corte di Cassazione Federale è distinta da quella della Corte Costituzionale. Spetta alla Corte Costituzionale ogni questione relativa alla conformità delle leggi alla Costituzione, ai conflitti tra poteri dello Stato e alle materie di cui all'Art. 99; spetta alla Corte di Cassazione Federale l'uniforme interpretazione della legge ordinaria nei giudizi civili, penali e nelle altre materie non riservate a giudici speciali dalla presente Costituzione.

Art. 159

La Corte dei Conti Federale, oltre alle funzioni di controllo di cui agli Artt. 102-104, esercita giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e accerta la responsabilità patrimoniale dei funzionari e amministratori pubblici per danno erariale, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 160

È istituita la giustizia minorile, quale articolazione specializzata della magistratura ordinaria, competente per i procedimenti penali e civili che coinvolgono minori, con finalità primariamente educative e di reinserimento sociale.

Art. 161

I procedimenti a carico di minori si svolgono con modalità che tutelano la dignità, la riservatezza e il percorso di crescita del minore, e prevedono, ove possibile, misure alternative alla detenzione.

Art. 162

La Repubblica promuove la giustizia riparativa quale strumento complementare alla giustizia penale, volto a favorire il confronto tra autore del reato e persona offesa, la riparazione del danno e la ricomposizione del legame sociale, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 163

La Repubblica promuove la mediazione civile e commerciale quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo al processo, riducendo l'accesso alla giustizia ordinaria per le materie che si prestano a composizione bonaria.

Titolo VI — Elezioni e referendum

Capo I — Sistema Elettorale

Art. 164

I membri del Parlamento sono eletti a suffragio universale, diretto, libero e segreto, con sistema proporzionale, temperato da una soglia di sbarramento non superiore al cinque per cento dei voti validi, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale.

Art. 165

La legge elettorale garantisce la rappresentanza territoriale delle quattro Federazioni cittadine e promuove l'equilibrio di genere nelle liste dei candidati.

Art. 166

I partiti politici concorrono alla formazione della volontà popolare con metodo democratico, ai sensi dell'Art. 30. La legge ne disciplina il finanziamento, garantendone la trasparenza e vietando finanziamenti occulti o provenienti da soggetti esteri non autorizzati.

Capo II — Referendum Popolari

Art. 167

Il popolo eridaniano esercita direttamente la sovranità attraverso il referendum, che può avere ad oggetto l'abrogazione, la modifica o l'introduzione di norme di legge, nonché la revisione costituzionale secondo le modalità previste dal Titolo IX.

Art. 168

Il referendum popolare è richiesto da almeno il cinque per cento dei cittadini aventi diritto di voto, mediante petizione sottoscritta e presentata al Presidente Federale.

Art. 169

Il Presidente Federale, quale garante della sovranità popolare, ricevuta una petizione referendaria valida, ha l'obbligo di disporre che il Governo indica il referendum entro i termini stabiliti dalla legge, salva la verifica di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale ai sensi dell'Art. 99 lettera d).

Art. 170

L'esito del referendum è vincolante. Se il referendum ha esito negativo rispetto all'iniziativa proposta, l'atto o la modifica oggetto della consultazione si intende respinto e non può essere ripresentato, nella medesima forma, prima di due anni.

Art. 171

L'Ufficio Federale di Trasparenza informa il popolo eridaniano sui contenuti e sugli effetti tecnici di ogni quesito referendario, con linguaggio chiaro, imparziale e accessibile, ai sensi dell'Art. 92 lettera a).

Capo III — Sfiducia Popolare verso il Governo e verso il Presidente

Art. 172

Qualora il Governo non goda del sostegno popolare, i cittadini possono presentare al Presidente Federale una petizione, sottoscritta da almeno il cinque per cento degli aventi diritto di voto, per chiederne la rimozione.

Art. 173

Ricevuta la petizione di cui all'Art. 172, il Presidente Federale, a propria scelta e secondo le circostanze:

a) scioglie il Parlamento ai sensi dell'Art. 79 lettera d), determinando nuove elezioni; oppure

b) rimette la questione al Parlamento, il quale è tenuto a pronunciarsi con mozione di sfiducia ai sensi dell'Art. 88 entro i termini stabiliti dalla legge; il rigetto della mozione non preclude l'esercizio successivo del potere di scioglimento.

Art. 174

Qualora il Presidente Federale non goda del sostegno popolare, i cittadini possono presentare al Consiglio Federale una petizione, sottoscritta da almeno il dieci per cento degli aventi diritto di voto, per chiederne la sfiducia.

Art. 175

Ricevuta la petizione di cui all'Art. 174, il Consiglio Federale, previa approvazione del Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta, indice un referendum popolare di sfiducia contro il Presidente Federale.

Art. 176

Se il referendum di sfiducia presidenziale ha esito favorevole alla sfiducia, il Presidente Federale decade immediatamente. Si procede a nuove elezioni presidenziali entro sessanta giorni, secondo le modalità dell'Art. 77. Nel periodo transitorio, il Cancelliere Federale esercita le funzioni presidenziali a titolo interinale, con i soli poteri di ordinaria amministrazione, salva l'esclusione dei poteri di scioglimento del Parlamento e di convocazione di nuovi referendum.

Art. 177

Qualora una manifestazione pubblica pacifica, ai sensi dell'Art. 21, raggiunga un livello di partecipazione ritenuto significativo secondo criteri stabiliti dalla legge, il Presidente Federale ha l'obbligo di ricevere una rappresentanza dei manifestanti e di fornire risposta pubblica e motivata alle istanze sollevate, entro i termini stabiliti dalla legge.

Titolo VII — Federazioni cittadine

Capo I — Ordinamento delle Federazioni

Art. 178

La Repubblica è composta dalle Federazioni cittadine di Pavia, Genova, Piossasco, Piacenza, Campogalliano, Parma e Bergamo, ciascuna dotata di organi propri e di autonomia amministrativa, nei limiti stabiliti dalla presente Costituzione.

Art. 179

Organi di ciascuna Federazione cittadina sono il Sindaco Federale e il Consiglio Federale Cittadino, eletti a suffragio universale, diretto, libero e segreto dai cittadini residenti nel territorio della Federazione, con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 180

Il Sindaco Federale rappresenta la Federazione cittadina, ne dirige l'amministrazione e dura in carica secondo quanto stabilito dalla legge, con un limite massimo di mandati consecutivi stabilito dalla legge medesima.

Art. 181

Il Consiglio Federale Cittadino esercita la funzione normativa della Federazione nelle materie di propria competenza, approva il bilancio locale e controlla l'operato del Sindaco Federale, che può revocare con mozione di sfiducia secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 182

Nessun titolare di carica all'interno delle Federazioni cittadine gode di immunità dalle indagini o dai procedimenti giudiziari in ragione della carica ricoperta, ai sensi dell'Art. 96.

Capo II — Competenze delle Federazioni Cittadine

Art. 183

Sono di competenza delle Federazioni cittadine, nei limiti stabiliti dalla legge federale:

a) l'urbanistica e la pianificazione del territorio comunale;

b) i trasporti pubblici locali;

c) l'edilizia scolastica e i servizi educativi integrativi di competenza locale;

d) la gestione dei rifiuti urbani e dei servizi ambientali locali;

e) le politiche abitative e l'edilizia popolare locale, in attuazione dell'Art. 46;

f) la polizia amministrativa locale e la sicurezza urbana;

g) i servizi sociali e assistenziali di prossimità;

h) la promozione culturale, turistica e sportiva locale;

i) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge federale.

Art. 184

Ogni materia non espressamente attribuita alle Federazioni cittadine dalla presente Costituzione o dalla legge federale spetta allo Stato federale.

Art. 185

Lo Stato federale può, con legge, dettare princìpi generali cui le Federazioni cittadine devono conformare l'esercizio delle proprie competenze, in particolare nelle materie che incidono su diritti fondamentali garantiti dal Titolo II.

Capo III — Finanza delle Federazioni Cittadine

Art. 186

Le Federazioni cittadine non hanno potestà impositiva propria. Il finanziamento delle Federazioni cittadine è assicurato integralmente da trasferimenti dello Stato federale, secondo criteri di perequazione stabiliti dalla legge, che tengano conto della popolazione, delle esigenze territoriali e dei livelli essenziali dei servizi da garantire.

Art. 187

I bilanci delle Federazioni cittadine sono soggetti al controllo della Corte dei Conti Federale, ai sensi degli Artt. 102-104 e 139.

Art. 188

Lo Stato federale non può ridurre i trasferimenti destinati a una Federazione cittadina in modo discriminatorio o per finalità politiche estranee ai criteri di perequazione stabiliti dalla legge.

Capo IV — Conferenza delle Federazioni

Art. 189

È istituita la Conferenza delle Federazioni, organo permanente di raccordo tra lo Stato federale e le Federazioni cittadine, composta da un rappresentante per ciascuna Federazione cittadina, designato dal rispettivo Consiglio Federale Cittadino.

Art. 190

La Conferenza delle Federazioni è obbligatoriamente consultata su ogni progetto di legge federale che incida direttamente sulle competenze, sull'autonomia o sui trasferimenti finanziari delle Federazioni cittadine.

Art. 191

Qualora la Conferenza delle Federazioni esprima parere contrario a maggioranza dei suoi componenti su un progetto di legge di cui all'Art. 190, il Parlamento può approvarlo soltanto con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 192

Le decisioni della Conferenza delle Federazioni relative a controversie tra due o più Federazioni cittadine, ovvero tra una Federazione cittadina e lo Stato federale, che non trovino composizione in sede di Conferenza, sono devolute alla Corte Costituzionale ai sensi dell'Art. 99 lettera b).

Capo V — Ammissione e Recesso delle Federazioni Cittadine

Art. 193

Una comunità cittadina che intenda costituirsi in nuova Federazione della Repubblica presenta istanza al Parlamento, corredata dall'indicazione dei cittadini residenti e dagli organi locali proposti.

Art. 194

L'ammissione di una nuova Federazione cittadina è deliberata dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei propri componenti, previo parere della Conferenza delle Federazioni ai sensi dell'Art. 190.

Art. 195

La nuova Federazione cittadina acquisisce, dal momento della sua ammissione, i medesimi diritti, doveri e rappresentanza istituzionale delle Federazioni già costituite, senza necessità di revisione costituzionale.

Art. 196

Il vincolo federale è indissolubile. Nessuna Federazione cittadina può recedere dalla Repubblica, in tutto o in parte del proprio territorio, per alcuna causa né con alcuna procedura, ivi compresa la revisione costituzionale. La Repubblica Federale Eridaniana può soltanto espandersi mediante l'ammissione di nuove Federazioni cittadine, secondo le modalità previste dal presente Titolo, e non può in alcun caso ridursi nel proprio territorio o nella propria composizione.

Titolo VIII — Economia e finanza pubblica

Capo I — Bilancio Federale

Art. 197

Il bilancio federale è approvato dal Parlamento con cadenza semestrale, in coerenza con la durata del mandato del Consiglio Federale, secondo le modalità stabilite dalla legge. Il bilancio si compone di una parte relativa alle entrate e di una parte relativa alle spese, articolate per missioni e programmi.

Art. 198

Il Consiglio Federale predispone il progetto di bilancio e lo trasmette al Parlamento almeno trenta giorni prima della scadenza del semestre in corso, corredato da una relazione tecnica illustrativa e dal parere del Consiglio Economico e Sociale ai sensi dell'Art. 97. Il Parlamento può apportare modifiche al progetto, purché ne sia garantita la copertura finanziaria; ogni emendamento che comporti nuove o maggiori spese deve indicarne la relativa fonte di copertura.

Art. 199

Il bilancio federale destina annualmente:

a) non meno del diciotto per cento della spesa complessiva al sistema sanitario federale, di cui all'Art. 44;

b) non meno del quindici per cento della spesa complessiva all'istruzione pubblica, di cui all'Art. 45;

c) non meno del sette per cento della spesa complessiva alle politiche abitative e all'edilizia popolare, di cui all'Art. 46. *Le percentuali di cui al presente articolo si calcolano sulla spesa pubblica federale al netto degli interessi sul debito pubblico e dei trasferimenti obbligatori alle Federazioni cittadine.*

Art. 200

Le percentuali minime di cui all'Art. 199 non possono essere ridotte, neppure in via temporanea, se non con legge di revisione costituzionale ai sensi del Titolo IX. In caso di grave crisi economica o calamità, dichiarata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, è consentito uno scostamento temporaneo, non superiore a due semestri consecutivi e non superiore a tre punti percentuali per ciascuna voce, previa informativa motivata alla Corte dei Conti Federale, che ne verifica la proporzionalità rispetto alla situazione dichiarata.

Art. 201

In mancanza di approvazione del bilancio entro la scadenza del semestre, si applica l'esercizio provvisorio, per una durata non superiore a sessanta giorni, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, comunque nel rispetto delle percentuali minime di cui all'Art. 199 e in misura non superiore, mese per mese, a un dodicesimo della spesa autorizzata per l'esercizio precedente.

Art. 202

Qualora l'esercizio provvisorio si protragga oltre il termine di cui all'Art. 201 senza che il Parlamento abbia approvato il bilancio, tale circostanza costituisce stallo istituzionale ai fini dell'Art. 55, lettera d), e legittima il Presidente Federale a sciogliere il Parlamento.

Art. 203

Il rendiconto consuntivo di ciascun semestre è presentato dal Consiglio Federale al Parlamento entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ed è sottoposto al controllo della Corte dei Conti Federale ai sensi dell'Art. 92.

Capo II — Sistema Fiscale e Tributario

Art. 204

Il sistema tributario della Repubblica è informato a criteri di progressività, in attuazione dell'Art. 68, e concorre al finanziamento delle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di ciascuno, tenendo conto del nucleo familiare e delle condizioni personali del contribuente.

Art. 205

I tributi federali sono istituiti esclusivamente con legge, che ne determina i presupposti, i soggetti passivi, le aliquote, le eventuali esenzioni e le modalità di accertamento e riscossione. Nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 206

Le Federazioni cittadine non possono istituire tributi propri, in coerenza con l'Art. 162; concorrono alla finanza pubblica esclusivamente tramite i trasferimenti perequativi dello Stato federale, salva la facoltà di applicare addizionali su tributi federali, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge federale.

Art. 207

È vietata la doppia imposizione sul medesimo presupposto tributario da parte di organi diversi della Repubblica.

Art. 208

La legge tributaria non ha effetto retroattivo, salvo che sia più favorevole al contribuente. Le modifiche che aggravano il carico fiscale entrano in vigore non prima dell'esercizio successivo a quello della loro approvazione, salvi i casi di urgenza motivata deliberati a maggioranza assoluta del Parlamento.

Art. 209

Ogni cittadino ha diritto di conoscere la destinazione della propria contribuzione fiscale attraverso un rendiconto pubblico annuale, redatto dall'Ufficio Federale di Trasparenza con linguaggio chiaro e accessibile, ai sensi dell'Art. 81.

Art. 210

L'evasione e l'elusione fiscale sono perseguite dalla legge quali condotte lesive della solidarietà economica e sociale di cui all'Art. 8. La legge disciplina un sistema di controlli, sanzioni e strumenti di collaborazione volontaria per il rientro nella legalità fiscale.

Capo III — Salario Minimo e Indennità Pubbliche

Art. 211

È garantito a ogni lavoratore un salario minimo orario federale, stabilito per legge, non inferiore a dieci unità della moneta federale, quale attuazione concreta del diritto a una retribuzione dignitosa di cui all'Art. 38.

Art. 212

Il salario minimo federale è periodicamente adeguato, con cadenza almeno annuale, in relazione all'andamento dell'inflazione, del costo della vita, della produttività generale e delle condizioni di bilancio, secondo un meccanismo automatico stabilito dalla legge e verificato dall'Ufficio Federale di Trasparenza.

Art. 213

L'adeguamento del salario minimo di cui all'Art. 211 non può essere sospeso, differito o omesso da alcun organo della Repubblica, salvo dichiarazione di grave crisi economica ai sensi dell'Art. 200, e comunque non oltre due semestri consecutivi. In nessun caso il valore del salario minimo può essere ridotto in termini nominali rispetto al semestre precedente.

Art. 214

L'indennità complessiva percepita dai titolari di cariche pubbliche elettive o di governo, comprensiva di ogni compenso fisso, accessorio o di risultato, non può superare il valore di quattro volte il salario minimo orario federale di cui all'Art. 211, mensilizzato secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 215

Il limite di cui all'Art. 214 si applica al Presidente Federale, ai membri del Consiglio Federale, ai membri del Parlamento e ai titolari di cariche elettive delle Federazioni cittadine. Non rientrano nel computo del limite i rimborsi documentati delle spese sostenute nell'esercizio della funzione, secondo criteri di stretta proporzionalità stabiliti dalla legge.

Art. 216

La violazione del limite di cui all'Art. 214 costituisce illecito rilevante ai fini dell'Art. 84 e comporta la restituzione delle somme percepite in eccesso, fermi restando gli ulteriori procedimenti disciplinari e penali previsti dalla legge.

Art. 217

Le indennità di cui al presente Capo sono rese pubbliche, individualmente e in forma aggregata, con cadenza almeno annuale, a cura dell'Ufficio Federale di Trasparenza, ai sensi dell'Art. 80.

Capo IV — Banca Centrale Federale: Funzioni Operative

Art. 218

La Banca Centrale Federale persegue, quale obiettivo primario, la stabilità dei prezzi, e sostiene, senza pregiudizio di tale obiettivo, la politica economica generale della Repubblica, in coordinamento con gli indirizzi del Consiglio Federale.

Art. 219

La Banca Centrale Federale pubblica con cadenza almeno semestrale una relazione sullo stato dell'economia federale, trasmessa al Parlamento ai sensi dell'Art. 95, contenente in particolare i dati relativi all'inflazione, all'occupazione, alla stabilità del sistema creditizio e all'andamento del debito pubblico.

Art. 220

La Banca Centrale Federale gestisce le riserve federali e può intervenire sui mercati finanziari a tutela della stabilità monetaria e creditizia, secondo le modalità stabilite dalla legge, nel rispetto del divieto di finanziamento diretto di cui all'Art. 185.

Art. 221

La Banca Centrale Federale può, in situazioni di grave instabilità del sistema creditizio, disporre misure straordinarie di sostegno agli istituti di credito, previa informativa al Parlamento e alla Corte dei Conti Federale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 222

Il Governatore della Banca Centrale Federale riferisce annualmente al Parlamento in seduta comune sull'attività svolta e sullo stato della stabilità monetaria e finanziaria della Repubblica.

Capo V — Debito Pubblico

Art. 223

Il debito pubblico complessivo della Repubblica non può superare il sessanta per cento del prodotto interno lordo federale annuo, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla legge e verificato dalla Corte dei Conti Federale.

Art. 224

Il superamento del limite di cui all'Art. 223 è consentito esclusivamente in caso di grave recessione economica, calamità naturale o emergenza sanitaria, dichiarata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, e deve essere accompagnato da un piano di rientro, approvato contestualmente, che indichi tempi e modalità del graduale ripristino del limite.

Art. 225

Il piano di rientro di cui all'Art. 224 non può avere durata superiore a otto semestri e deve garantire, in ogni caso, il rispetto delle percentuali minime di spesa di cui all'Art. 199.

Art. 226

La Corte dei Conti Federale vigila con cadenza semestrale sul rispetto del limite di cui all'Art. 223 e sull'attuazione dei piani di rientro, riferendo al Parlamento ai sensi dell'Art. 92, e può segnalare all'Ispettorato Federale Anticorruzione eventuali condotte elusive del limite costituzionale.

Art. 227

Le risorse derivanti da nuovo indebitamento non possono essere destinate al finanziamento di spesa corrente, salvo quanto previsto dagli Artt. 224 e 225, ma esclusivamente a investimenti pubblici produttivi, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Titolo IX — Revisione costituzionale e disposizioni finali

Capo I — Procedura di Revisione Costituzionale

Art. 228

La presente Costituzione può essere modificata soltanto con la procedura di revisione costituzionale disciplinata dal presente Titolo. Nessuna legge ordinaria, decreto o atto avente forza di legge può modificare, sospendere o derogare alle disposizioni costituzionali.

Art. 229

L'iniziativa di revisione costituzionale spetta al Consiglio Federale, che delibera il testo della proposta a maggioranza assoluta dei propri componenti e lo trasmette al Presidente Federale.

Art. 230

Il Presidente Federale, ricevuta la proposta di cui all'Art. 229, la trasmette senza ritardo a entrambe le Camere del Parlamento per la prima deliberazione.

Art. 231

La proposta di revisione costituzionale è approvata, in prima deliberazione, da ciascuna Camera separatamente, con la maggioranza qualificata di almeno il settantacinque per cento dei rispettivi componenti. In mancanza di tale maggioranza in una delle due Camere, la proposta si intende respinta e non può essere ripresentata nella medesima forma prima di un anno.

Art. 232

Approvata la proposta ai sensi dell'Art. 231, il Presidente Federale la promulga come prima deliberazione e indice, entro novanta giorni, un referendum popolare confermativo, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 233

La proposta di revisione costituzionale si intende approvata dal popolo se ottiene il voto favorevole di almeno il sessanta per cento dei voti validamente espressi. In caso contrario, la proposta è definitivamente respinta e non può essere ripresentata nella medesima forma prima di due anni.

Art. 234

Approvata la proposta con referendum ai sensi dell'Art. 233, il testo torna alle Camere per la seconda e definitiva deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni, con la medesima maggioranza qualificata di cui all'Art. 231. La seconda deliberazione ha carattere di mera ratifica del testo già approvato dal popolo e non può introdurre modifiche sostanziali rispetto ad esso.

Art. 235

Completata la seconda deliberazione parlamentare, il Presidente Federale promulga definitivamente la legge di revisione costituzionale, che entra in vigore secondo le modalità stabilite dall'Art. 115.

Art. 236

L'intero procedimento di revisione costituzionale, in ogni sua fase, è sottoposto al controllo di legittimità della Corte Costituzionale, che verifica il rispetto delle procedure, delle maggioranze e dei termini stabiliti dal presente Titolo. La Corte Costituzionale può essere adita, in ogni fase del procedimento, dal Presidente Federale, da un quinto dei componenti di ciascuna Camera, o dalla Conferenza delle Federazioni.

Art. 237

Qualora la Corte Costituzionale accerti un vizio procedurale rilevante in una delle fasi del procedimento, dichiara l'invalidità della fase viziata e di quelle successive, con effetto di regressione del procedimento alla fase antecedente al vizio riscontrato.

Capo II — Limiti alla Revisione Costituzionale

Art. 238

Non possono in alcun caso essere oggetto di revisione costituzionale:

a) la forma repubblicana, democratica e federale della Repubblica, di cui all'Art. 1;

b) i principi fondamentali di cui agli Artt. 1-16, con particolare riguardo ai valori dell'antifascismo e dell'antitotalitarismo di cui all'Art. 16;

c) i diritti e le libertà fondamentali della persona riconosciuti dal Titolo II, nel loro nucleo essenziale ed effettivo;

d) l'indipendenza della magistratura e degli organi di garanzia istituiti dalla presente Costituzione;

e) il vincolo federale indissolubile di cui all'Art. 196, e la possibilità per una Federazione cittadina di recedere dalla Repubblica.

Art. 239

Ogni proposta di revisione costituzionale che, direttamente o indirettamente, contrasti con i limiti di cui all'Art. 238 è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale in via preliminare, prima dell'avvio del procedimento di cui al Capo I.

Capo III — Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 240

La presente Costituzione entra in vigore alla data della sua approvazione definitiva e sostituisce integralmente ogni precedente atto fondamentale della Repubblica Federale Eridaniana.

Art. 241

Gli organi costituzionali previsti dalla presente Costituzione sono istituiti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima. Fino alla loro effettiva costituzione, le funzioni corrispondenti sono esercitate, in via transitoria, dagli organi eventualmente già esistenti, secondo modalità stabilite da legge transitoria.

Art. 242

Le leggi e gli atti normativi vigenti alla data di entrata in vigore della presente Costituzione restano efficaci in quanto compatibili con essa. Le disposizioni incompatibili sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa.

Art. 243

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Costituzione, il Parlamento approva le leggi organiche necessarie a dare piena attuazione alle disposizioni costituzionali che ad esse rinviano espressamente.

Art. 244

La presente Costituzione è depositata presso la sede degli organi federali centrali in Pavia ed è pubblicata integralmente, in ogni sua parte, a garanzia della sua piena conoscibilità da parte di tutti i cittadini eridaniani.

Art. 245

Il testo della presente Costituzione, unitamente alle leggi di revisione costituzionale successivamente approvate, costituisce l'unica fonte autentica dell'ordinamento costituzionale della Repubblica Federale Eridaniana.

Capo IV — Interpretazione della Costituzione

Art. 246

Le disposizioni della presente Costituzione sono interpretate ed applicate nel senso più ampio ed estensivo, in favore della piena tutela dei diritti e delle libertà della persona, e non in senso restrittivo o meramente letterale.

Art. 247

In caso di dubbio interpretativo, prevale sempre l'interpretazione che meglio realizza i principi fondamentali di cui al Titolo I e che assicura la maggiore effettività dei diritti riconosciuti dal Titolo II.

Art. 248

Qualora la presente Costituzione non disciplini espressamente un caso, gli organi della Repubblica applicano, per analogia, i principi generali desumibili dal complesso delle sue disposizioni, dallo spirito che le anima e dai valori fondativi di cui all'Art. 16.

Art. 249

L'elencazione dei diritti e delle libertà contenuta nella presente Costituzione non esclude altri diritti e libertà non espressamente menzionati, ma ugualmente riconducibili alla dignità della persona, ai principi fondamentali di cui al Titolo I e allo sviluppo della coscienza civile e sociale della Repubblica.

Art. 250

Nessuna disposizione della presente Costituzione può essere interpretata nel senso di consentire a un organo della Repubblica, a un gruppo o a un singolo individuo di compiere atti diretti alla soppressione dei diritti e delle libertà in essa riconosciuti, o a limitazioni di essi maggiori di quelle consentite dalla Costituzione stessa.

Testo conforme all’Atto fondativo promulgato in Pavia il 19 agosto 2026. Fa fede l’originale depositato presso la sede degli organi federali centrali.