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Capo dello Stato

Presidenza Federale

Il Presidente Federale rappresenta l’unità della Repubblica, è garante della Costituzione ed è eletto per un mandato di sei mesi, rinnovabile al massimo tre volte.

Elezione

I cittadini eleggono direttamente il Presidente a suffragio universale. Contemporaneamente votano, per i medesimi candidati, il Parlamento in seduta comune e i delegati delle Federazioni cittadine. Se i due collegi coincidono, il candidato è proclamato eletto; se divergono, il ballottaggio è deciso esclusivamente dal voto popolare (Art. 77).

Può essere eletto ogni cittadino eridaniano che abbia compiuto venticinque anni e goda dei diritti civili e politici, previa verifica dell’Ispettorato Federale Anticorruzione (Art. 78).

Poteri

  • Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali
  • È garante dell’osservanza della Costituzione
  • Nomina il Cancelliere Federale tra chi gode della fiducia parlamentare
  • Può sciogliere il Parlamento in caso di stallo, o di propria iniziativa non più di una volta per anno di mandato
  • Promulga le leggi
  • Convoca referendum popolari
  • Esercita il comando delle forze di difesa

Il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, salvo alto tradimento o attentato alla Costituzione, per i quali risponde davanti alla Corte Costituzionale. In caso di impedimento permanente, le funzioni passano al Cancelliere fino a nuova elezione entro sessanta giorni.