
Esecutivo
Cancelliere e Consiglio Federale
Il Cancelliere è Capo del Governo, responsabile davanti al Parlamento. Il Consiglio attua l’indirizzo politico, predispone il bilancio e non gode di alcuna immunità.
Il Cancelliere
Nominato dal Presidente Federale tra chi gode della fiducia della Camera dei Deputati e della Camera dei Lavoratori. Il Governo si presenta alle Camere entro dieci giorni per la fiducia formale. Mandato di sei mesi, senza limite al numero di mandati (Artt. 82–84).
La mozione di sfiducia al Cancelliere comporta le dimissioni dell’intero Consiglio. I cittadini possono chiedere la rimozione del Governo con il 5% degli aventi diritto (Art. 172).
I Ministri
Ogni Ministro deve possedere competenze, esperienza o titoli pertinenti al dicastero, verificati dall’Ufficio Federale di Trasparenza. L’IFA accerta l’assenza di condanne definitive per reati gravi. Incompatibilità con altre cariche elettive. Responsabilità penale e civile senza immunità (Artt. 85–90).
Organi di garanzia annessi
UFT · Artt. 91–93
Ufficio Federale di Trasparenza
Organo tecnico e politicamente neutro. Informa i cittadini in linguaggio chiaro, verifica i requisiti dei ministri, gestisce il servizio pubblico di informazione.
IFA · Artt. 94–97
Ispettorato Federale Anticorruzione
Vigila sull’integrità delle cariche pubbliche. Verifica preventiva, indagini, censura pubblica. Nessuna immunità da indagini in ragione della carica.
DCF · Artt. 109–110
Difensore Civico Federale
Ogni cittadino può rivolgersi gratuitamente per segnalare violazioni della pubblica amministrazione.
UFAL · Artt. 111–112
Ufficio Federale di Assistenza Legale
Assistenza legale gratuita o agevolata a chi non dispone di mezzi sufficienti, in ogni grado di giudizio.
BCF · Artt. 105–117, 218–222
Banca Centrale Federale
Indipendente. Stabilità dei prezzi, vigilanza creditizia, divieto di finanziamento diretto della spesa corrente.
CES · Artt. 107–108
Consiglio Economico e Sociale
Parere obbligatorio, non vincolante, sulle leggi in materia economica, del lavoro e sociale.
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