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Esecutivo

Cancelliere e Consiglio Federale

Il Cancelliere è Capo del Governo, responsabile davanti al Parlamento. Il Consiglio attua l’indirizzo politico, predispone il bilancio e non gode di alcuna immunità.

Il Cancelliere

Nominato dal Presidente Federale tra chi gode della fiducia della Camera dei Deputati e della Camera dei Lavoratori. Il Governo si presenta alle Camere entro dieci giorni per la fiducia formale. Mandato di sei mesi, senza limite al numero di mandati (Artt. 82–84).

La mozione di sfiducia al Cancelliere comporta le dimissioni dell’intero Consiglio. I cittadini possono chiedere la rimozione del Governo con il 5% degli aventi diritto (Art. 172).

I Ministri

Ogni Ministro deve possedere competenze, esperienza o titoli pertinenti al dicastero, verificati dall’Ufficio Federale di Trasparenza. L’IFA accerta l’assenza di condanne definitive per reati gravi. Incompatibilità con altre cariche elettive. Responsabilità penale e civile senza immunità (Artt. 85–90).

Organi di garanzia annessi

Articoli 82–117 della Costituzione