Bandiera della RepubblicaPortale istituzionale della Repubblica

Ordine giudiziario

Magistratura

Ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato. Giudici inamovibili, azione penale obbligatoria, tre gradi di giudizio.

La Magistratura ordinaria è distinta dalle giurisdizioni superiori di garanzia costituzionale, contabile e di legittimità — trattate nella pagina Giustizia e garanzie. Qui sono raccolti gli organi e le regole dell'ordine giudiziario diffuso sul territorio: tribunali, corti d'appello, pubblico ministero e il loro autogoverno.

  1. Capo I · Artt. 141–144

    Ordine autonomo e indipendente

    La magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato. I giudici sono inamovibili: non possono essere dispensati, sospesi, trasferiti o riassegnati se non per decisione del Consiglio Federale di Giustizia, con le garanzie di difesa stabilite dalla legge.

  2. Capo II · Artt. 145–149

    Consiglio Federale di Giustizia

    Organo di autogoverno della magistratura: delibera su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari. Composto in maggioranza da magistrati eletti dai magistrati stessi, e per la restante parte da membri laici — professori di materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di esercizio — selezionati con il concorso dell'UFT. Il Presidente è eletto tra i membri laici.

  3. Capo III · Artt. 150–151

    Pubblico Ministero

    Il pubblico ministero fa parte dell'ordine giudiziario e gode delle medesime garanzie di autonomia e indipendenza dei giudici, pur restando organicamente distinto nelle funzioni requirenti. L'azione penale è obbligatoria: va esercitata ogni volta che ne ricorrano i presupposti di legge, senza discrezionalità politica.

  4. Capo IV · Art. 152

    Gradi di giudizio

    La giurisdizione si esercita su tre gradi — primo grado, appello e Cassazione — salvo diversa previsione costituzionale. Le Federazioni cittadine sono sede di tribunali di primo grado e corti d'appello, quali articolazioni territoriali della magistratura ordinaria unica.

  5. Capo V · Artt. 153, 156

    Responsabilità e giustizia minorile

    Lo Stato risponde degli errori giudiziari e dei danni ingiustamente arrecati nell'esercizio della funzione, ferma restando l'eventuale rivalsa sul magistrato in caso di dolo o colpa grave. È istituita la giustizia minorile, articolazione specializzata con finalità primariamente educative e di reinserimento sociale.

3

Gradi di giudizio: primo grado, appello, Cassazione

Obbligatoria

L'azione penale, senza discrezionalità politica

Inamovibili

I giudici, salvo decisione del Consiglio Federale di Giustizia

Rapporto con la Giustizia superiore

La Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione Federale e la Corte dei Conti Federale sono giurisdizioni superiori distinte, con funzioni di garanzia costituzionale, uniformità del diritto e controllo contabile. Consulta la pagina Giustizia e garanzie →