L’articolo 196 è tra i limiti assoluti alla revisione: il vincolo federale è indissolubile. La Repubblica può soltanto espandersi, mediante ammissione di nuove Federazioni deliberata dal Parlamento in seduta comune.
Ogni Federazione ha un Sindaco Federale e un Consiglio Federale Cittadino, eletti dai residenti. Non hanno tributi propri: il finanziamento è assicurato da trasferimenti perequativi (Art. 186).
È istituita la Conferenza delle Federazioni, organo permanente di raccordo. Se esprime parere contrario su una legge che incide sulle autonomie, il Parlamento può approvarla solo a maggioranza assoluta.
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