
Capo III — Art. 91–93
Ufficio Federale di Trasparenza
Organo tecnico e politicamente neutro, non sottoponibile a controllo politico da Governo, Parlamento o Presidenza. Garantisce informazione chiara e verificata su questioni tecniche, costituzionali ed economiche.
Funzioni (Art. 92)
- a)
- Informa il popolo eridaniano, con linguaggio chiaro e accessibile, sulle questioni tecniche e sulle dispute tra poteri dello Stato, in vista di consultazioni referendarie.
- b)
- Fornisce al Parlamento, al Presidente Federale e al Consiglio Federale pareri tecnici imparziali sulle materie oggetto di decisione legislativa o esecutiva.
- c)
- Verifica le competenze e i requisiti professionali dei candidati alle cariche ministeriali.
- d)
- Gestisce un servizio pubblico federale di informazione, garantendo pluralità delle fonti, verificabilità dei contenuti e totale neutralità politica.
- e)
- Verifica i requisiti, esamina il merito e concorre alla selezione dei membri laici del Consiglio Federale di Giustizia.
- f)
- Esercita ogni altra funzione di verifica tecnica o garanzia di trasparenza attribuitale dalla Costituzione o dalla legge.
Portale istituzionale della Repubblica