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Capo III — Art. 91–93

Ufficio Federale di Trasparenza

Organo tecnico e politicamente neutro, non sottoponibile a controllo politico da Governo, Parlamento o Presidenza. Garantisce informazione chiara e verificata su questioni tecniche, costituzionali ed economiche.

Funzioni (Art. 92)

a)
Informa il popolo eridaniano, con linguaggio chiaro e accessibile, sulle questioni tecniche e sulle dispute tra poteri dello Stato, in vista di consultazioni referendarie.
b)
Fornisce al Parlamento, al Presidente Federale e al Consiglio Federale pareri tecnici imparziali sulle materie oggetto di decisione legislativa o esecutiva.
c)
Verifica le competenze e i requisiti professionali dei candidati alle cariche ministeriali.
d)
Gestisce un servizio pubblico federale di informazione, garantendo pluralità delle fonti, verificabilità dei contenuti e totale neutralità politica.
e)
Verifica i requisiti, esamina il merito e concorre alla selezione dei membri laici del Consiglio Federale di Giustizia.
f)
Esercita ogni altra funzione di verifica tecnica o garanzia di trasparenza attribuitale dalla Costituzione o dalla legge.