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Capo V — Art. 111–112

Ufficio Federale di Assistenza Legale

Assistenza legale gratuita o a costo agevolato ai cittadini che non dispongano di mezzi economici sufficienti, in ogni grado di giudizio, penale e civile.

Art. 111

Istituzione

È istituito l'Ufficio Federale di Assistenza Legale (UFAL), con il compito di garantire assistenza legale gratuita o a costo agevolato ai cittadini che non dispongano di mezzi economici sufficienti, in ogni grado di giudizio, penale e civile.

Art. 112

Accesso

L'accesso all'assistenza legale gratuita è garantito senza discriminazione, secondo criteri di reddito stabiliti dalla legge, e costituisce attuazione del diritto alla difesa previsto dall'Art. 25.