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Capo III — Art. 94–97

Ispettorato Federale Anticorruzione

Organo indipendente con il compito di vigilare sull'integrità dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo. Nessuna immunità è ammessa in ragione della carica ricoperta.

Funzioni (Art. 95)

  1. a)Verifica preventivamente, per ogni candidato a cariche pubbliche elettive o di governo, l'assenza di condanne penali definitive per reati gravi e di legami accertati con organizzazioni criminali.
  2. b)Indaga, di propria iniziativa o su segnalazione, su fatti di corruzione, abuso di potere o illecito arricchimento commessi da titolari di cariche pubbliche in carica.
  3. c)Può disporre, accertata una violazione, la pubblicazione ufficiale di un atto di censura pubblica nei confronti del soggetto responsabile, fermi restando gli ulteriori procedimenti penali e disciplinari previsti dalla legge.

Nessun titolare di carica pubblica gode di immunità dalle indagini o dai procedimenti giudiziari in ragione della carica ricoperta (Art. 96). Ciò vale per il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i parlamentari e i titolari di cariche nelle Federazioni cittadine.

Segnala un fatto

Ogni cittadino può segnalare all'Ispettorato fatti che integrino ipotesi di illecito. La segnalazione è visibile solo all'Ispettorato: nessun altro organo, nemmeno chi gestisce udienze o domande di servizio, può leggerla.

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