
Capo III — Art. 94–97
Ispettorato Federale Anticorruzione
Organo indipendente con il compito di vigilare sull'integrità dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo. Nessuna immunità è ammessa in ragione della carica ricoperta.
Funzioni (Art. 95)
- a)Verifica preventivamente, per ogni candidato a cariche pubbliche elettive o di governo, l'assenza di condanne penali definitive per reati gravi e di legami accertati con organizzazioni criminali.
- b)Indaga, di propria iniziativa o su segnalazione, su fatti di corruzione, abuso di potere o illecito arricchimento commessi da titolari di cariche pubbliche in carica.
- c)Può disporre, accertata una violazione, la pubblicazione ufficiale di un atto di censura pubblica nei confronti del soggetto responsabile, fermi restando gli ulteriori procedimenti penali e disciplinari previsti dalla legge.
Nessun titolare di carica pubblica gode di immunità dalle indagini o dai procedimenti giudiziari in ragione della carica ricoperta (Art. 96). Ciò vale per il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, i parlamentari e i titolari di cariche nelle Federazioni cittadine.
Segnala un fatto
Ogni cittadino può segnalare all'Ispettorato fatti che integrino ipotesi di illecito. La segnalazione è visibile solo all'Ispettorato: nessun altro organo, nemmeno chi gestisce udienze o domande di servizio, può leggerla.
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