Art. 109
Istituzione
È istituito il Difensore Civico Federale, organo indipendente al quale ogni cittadino può rivolgersi gratuitamente per segnalare violazioni dei propri diritti da parte della pubblica amministrazione.
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Libertà, Unità, Repubblica · Pavia

Capo V — Art. 109–110
Organo indipendente al quale ogni cittadino può rivolgersi gratuitamente per segnalare violazioni dei propri diritti da parte della pubblica amministrazione.
Art. 109
È istituito il Difensore Civico Federale, organo indipendente al quale ogni cittadino può rivolgersi gratuitamente per segnalare violazioni dei propri diritti da parte della pubblica amministrazione.
Art. 110
Il Difensore Civico Federale può richiedere chiarimenti e documenti alla pubblica amministrazione, formulare raccomandazioni e, nei casi più gravi, segnalare i fatti agli organi competenti, compresi l'Ispettorato Federale Anticorruzione e la Corte dei Conti Federale.