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Capo V — Art. 107–108

Consiglio Economico e Sociale

Organo consultivo composto da rappresentanti dei sindacati, delle organizzazioni imprenditoriali, delle cooperative e delle categorie professionali.

Art. 107

Composizione

È istituito il Consiglio Economico e Sociale, organo consultivo composto da rappresentanti dei sindacati, delle organizzazioni imprenditoriali, delle cooperative e delle categorie professionali.

Art. 108

Funzione consultiva

Esprime pareri obbligatori, non vincolanti, sui progetti di legge in materia economica, del lavoro e sociale, prima della loro approvazione da parte del Parlamento.

Le leggi in materia economica, del lavoro e sociale non possono essere approvate senza il parere obbligatorio, seppur non vincolante, del Consiglio Economico e Sociale (Art. 108). Il progetto di bilancio è a sua volta corredato dal parere del Consiglio, trasmesso al Parlamento insieme alla relazione tecnica del Consiglio Federale.

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