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Capo IV — Art. 189–192

Conferenza delle Federazioni

Organo permanente di raccordo tra lo Stato federale e le Federazioni cittadine, un rappresentante per ciascuna Federazione.

Art. 189

Istituzione e composizione

È istituita la Conferenza delle Federazioni, organo permanente di raccordo tra lo Stato federale e le Federazioni cittadine, composta da un rappresentante per ciascuna Federazione cittadina, designato dal rispettivo Consiglio Federale Cittadino.

Art. 190

Consultazione obbligatoria

La Conferenza delle Federazioni è obbligatoriamente consultata su ogni progetto di legge federale che incida direttamente sulle competenze, sull'autonomia o sui trasferimenti finanziari delle Federazioni cittadine.

Art. 191

Parere contrario

Qualora la Conferenza delle Federazioni esprima parere contrario a maggioranza dei suoi componenti su un progetto di legge di cui all'Art. 190, il Parlamento può approvarlo soltanto con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 192

Controversie tra Federazioni

Le decisioni della Conferenza relative a controversie tra due o più Federazioni cittadine, ovvero tra una Federazione cittadina e lo Stato federale, che non trovino composizione in sede di Conferenza, sono devolute alla Corte Costituzionale ai sensi dell'Art. 99 lettera b).

Ogni Federazione cittadina designa un proprio rappresentante presso la Conferenza. Per i profili istituzionali delle singole Federazioni:

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