
Capo V — Art. 105–106
Banca Centrale Federale
Organo indipendente responsabile della politica monetaria, della stabilità finanziaria e della vigilanza sul sistema bancario e creditizio federale.
Autonoma
Dal Governo e dal Parlamento nell'esercizio delle funzioni tecniche (Art. 106)
Periodica
L'informativa dovuta al Parlamento su economia e finanza federale
Vigilanza
Sul sistema bancario e creditizio federale
Mandato costituzionale
La Banca Centrale Federale è responsabile della politica monetaria della Repubblica, della stabilità finanziaria e della vigilanza sul sistema bancario e creditizio federale (Art. 105). Opera in piena autonomia tecnica rispetto a Governo e Parlamento, ai quali riferisce periodicamente sullo stato dell'economia e della finanza federale (Art. 106).
È affiancata, sul versante consultivo economico-sociale, dal Consiglio Economico e Sociale (Art. 107–108), organo di rappresentanza di sindacati, organizzazioni imprenditoriali, cooperative e categorie professionali.
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