Bandiera della RepubblicaPortale istituzionale della Repubblica

Capo V — Art. 105–106

Banca Centrale Federale

Organo indipendente responsabile della politica monetaria, della stabilità finanziaria e della vigilanza sul sistema bancario e creditizio federale.

Autonoma

Dal Governo e dal Parlamento nell'esercizio delle funzioni tecniche (Art. 106)

Periodica

L'informativa dovuta al Parlamento su economia e finanza federale

Vigilanza

Sul sistema bancario e creditizio federale

Mandato costituzionale

La Banca Centrale Federale è responsabile della politica monetaria della Repubblica, della stabilità finanziaria e della vigilanza sul sistema bancario e creditizio federale (Art. 105). Opera in piena autonomia tecnica rispetto a Governo e Parlamento, ai quali riferisce periodicamente sullo stato dell'economia e della finanza federale (Art. 106).

È affiancata, sul versante consultivo economico-sociale, dal Consiglio Economico e Sociale (Art. 107–108), organo di rappresentanza di sindacati, organizzazioni imprenditoriali, cooperative e categorie professionali.